Innanzi tutto va detto che affiliarsi alla Massoneria non è reato, in quanto la Massoneria non è tra le ‘associazioni segrete’ proibite dalla Costituzione italiana con l’articolo 18 (‘Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare’); tuttavia ‘il Consiglio Superiore della Magistratura ha affermato con chiarezza l’incompatibilità fra affiliazione massonica e l’esercizio delle funzioni di magistrato’ (http://www.legge-e-giustizia.it/), perchè ‘le caratteristiche delle logge massoniche sono quelle di «un impegno solenne di obbedienza, solidarietà, e soggezioni a principi e a persone diverse dalla legge» e determinano perciò «come conseguenza inevitabile una menomazione grave dell’immagine e del prestigio del magistrato e dell’intero ordine giudiziario»’ (‘I magistrati non possono essere massoni’, Corriere della Sera, 17 gennaio 1995, pag. 1); e secondo la Cassazione, il giudice massone può essere ricusato dall’imputato, in quanto l’appartenenza a logge preclude «di per sè l’imparzialità»’ del magistrato (La Cassazione, 5a sezione penale n° 1563 / 98), in altre parole, perchè – come ha detto il giudice Alfonso Amatucci – ‘essere iscritti alla massoneria significa vincolarsi al bene degli adepti, significa fare ad ogni costo un favore. E l’ unico modo nel quale un magistrato può fare un favore è piegandosi ad interessi individuali nell’emettere sentenze, ordinanze, avvisi di garanzia’.
Esistono allora magistrati che sono massoni? Sì. Per esempio ecco cosa si legge nell’articolo dal titolo ‘E sui magistrati massoni indagherà anche Conso’ a firma di Franco Coppola e apparso su La Repubblica il 15 luglio 1993: ‘Smentiscono, querelano, minacciano fuoco e fiamme. Ma i loro nomi sono lì, negli atti giudiziari raccolti dalle procure di Palmi e di Torino. Sono le toghe incappucciate, i magistrati sparsi per il territorio nazionale che hanno giurato fedeltà alla Costituzione e al credo massonico, qualcuno addirittura aderendo alle logge segrete, quelle espressamente vietate anche a chi non fa parte dell’ ordine giudiziario. Per ora sono usciti fuori 36 nomi, due o tre dei quali appartenenti a personaggi ormai in pensione che hanno appeso nell’armadio dei ricordi le toghe da magistrati ma forse non i grembiulini e i cappucci da massoni. E così ora di loro si occupano non più soltanto il Consiglio superiore della magistratura, che può trasferirli d’ufficio ad altra sede o ad altra funzione, ma anche il ministro della Giustizia Giovanni Conso e il procuratore generale della Cassazione Vittorio Sgroi che, come titolari dell’ azione disciplinare, possono avviare un procedimento disciplinare, le cui conseguenze potranno essere, a seconda dei casi, blande o particolarmente severe’ (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/07/15/sui-magistrati-massoni-indaghera-anche-conso.html)
Ma nella magistratura esistono anche avvocati, cancellieri, docenti di materie giuridiche, ufficiali giudiziari, e così via, che sono affiliati alla massoneria. Ed ovviamente tutti costoro, in virtù del loro giuramento massonico (che recita tra le altre cose: ‘…. prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della Libera Massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato; prometto e giuro di prestare aiuto ed assistenza a tutti i Fratelli Liberi Muratori sparsi su tutta la superficie della Terra….’), devono anche loro aiutare i loro fratelli massoni, per cui è ovvio che quando un massone si troverà indagato o imputato in un processo, egli al ‘momento giusto’ riceverà una qualche forma di aiuto dai suoi fratelli che sono nella magistratura (o nella politica) che si muoveranno come sanno fare loro in questi casi.
Un esempio di inchiesta giudiziaria contro dei massoni ‘affossata’ è quello dell’inchiesta del procuratore di Palmi Agostino Cordova da lui avviata nel 1992, a cui abbiamo accennato prima, che dopo che Agostino Cordova fu trasferito-promosso alla Procura di Napoli nel 1993 e che le indagini vennero trasferite (per «incompetenza tecnica» della Procura di Palmi a occuparsi della materia) alla Procura di Roma nel giugno del 1994, rimase pressoché ferma per quasi sei anni, e poi nel dicembre 2000, il giudice per le indagini preliminari dispose l’archiviazione dell’inchiesta, nonostante fossero stati raccolti centinaia di faldoni e tantissime fonti di prova sulle attività illecite di logge italiane con decine di indagati, coinvolgenti influenti personaggi del mondo imprenditoriale, finanziario, politico e istituzionale, nonché della stessa magistratura, collusi con la ‘ndrangheta con cui avevano costituito delle vere e proprie società di affari, attraverso le quali si spartivano i proventi derivanti dagli accordi perversi del sodalizio criminale. Per capire la portata dell’inchiesta di questo coraggioso magistrato consiglio di leggere Oltre la cupola: massoneria, mafia, politica, scritto da Francesco Forgione e Paolo Mondani, pubblicato da Rizzoli Editore nel 1994.
Un esempio invece di processo in cui erano imputati dei massoni con evidenti prove di colpevolezza contro di essi, e che si è concluso con la loro assoluzione, è quello del ‘golpe Borghese’.
Il ‘golpe Borghese’ fu un colpo di Stato tentato in Italia durante la notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 e organizzato e guidato da Junio Valerio Borghese (ex comandante della X Mas nella repubblica sociale italiana, e leader dell’organizzazione neofascista Fronte nazionale), allo scopo di impedire l’accesso del Partito Comunista al governo. Il nome del colpo di stato aveva come nome in codice ‘Operazione Tora Tora’, in ricordo dell’attacco giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. Tra i golpisti c’erano oltre che uomini dei servizi segreti e fascisti, anche massoni e mafiosi. In vista del ‘golpe Borghese’ infatti, la Massoneria aveva chiesto l’aiuto di Cosa nostra e della criminalità organizzata calabrese per averne un appoggio armato.
La sera del 7 dicembre 1970, i congiurati – in gran parte armati, e provenienti da varie regioni d’Italia – si concentrarono nei vari punti prestabiliti della Capitale. Il piano eversivo prevedeva tra le altre cose, l’uccisione del capo della polizia Angelo Vicari, e l’irruzione al Quirinale di una squadra di congiurati armati comandati da Licio Gelli (capo della loggia massonica segreta P2) per sequestrare il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Ma ecco che poco dopo la mezzanotte ai congiurati arriva improvviso il contrordine: l’azione golpista è sospesa e rinviata.
L’inchiesta giudiziaria che ne seguì non riuscirà a chiarire le circostanze dell’improvviso contrordine impartito ai congiurati. Secondo alcuni, la sospensione del golpe è da attribuire alla defezione di un importante personaggio che avrebbe reso impossibile l’attuazione dell’aspetto strategico del golpe. Secondo altri, il golpe non fu attuato, benchè avallato dagli USA, a causa dell’imprevista presenza della flotta russa nel Mediterraneo la notte tra il 7 e l’8 dicembre. Comunque il tentato golpe ci fu.
In merito al procedimento giudiziario e il processo che si tenne contro coloro che furono coinvolti nel ‘Golpe Borghese’, ecco cosa dice il senatore Sergio Flamigni, che ha fatto parte della Commissione Parlamentare sulla Loggia P2: ‘Nel procedimento giudiziario scaturito dal «golpe Borghese» risulteranno coinvolti piduisti di primo piano: il generale Vito Miceli, promosso capo del Sid per intervento di Licio Gelli presso il ministro della Difesa Mario Tanassi (il cui segretario particolare, Bruno Palmiotti, e il cui fratello, Vittorio Tanassi, sono affiliati alla Loggia segreta); Giuseppe Lo Vecchio, colonnello dell’Aeronautica; Giuseppe Casero, ufficiale dell’Aeronautica; Giovanni Torrisi, ufficiale di Marina; Giovambattista Palumbo, Franco Picchiotti e Antonio Calabrese, ufficiali dei Carabinieri; Giuseppe Santovito, ufficiale dell’Esercito; il banchiere Michele Sindona; l’alto magistrato Carmelo Spagnuolo; il consigliere regionale andreottiano Filippo De Jorio (consigliere di Andreotti a Palazzo Chigi anche dopo il suo coinvolgimento nel tentato golpe). Tutti costoro risulteranno affiliati alla Loggia P2 nel gruppo Centrale, cioè in diretto collegamento con Gelli. Nella «Operazione Tora Tora» risulteranno coinvolti anche altri massoni, tra i quali: Duilio Fanali (capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, che nel tentato golpe aveva il compito di insediarsi nel ministero della Difesa e impartire ordini a tutto l’apparato militare); il costruttore romano Remo Orlandini; Sandro Saccucci (deputato nelle liste del Msi, nel 1972, per avvalersi dell’immunità parlamentare); Salvatore Drago (ufficiale medico della Polizia, fedelissimo del piduista Federico Umberto D’Amato); Gavino Matta e Tommaso Rook Adami (massoni appartenenti alla Comunione di Piazza del Gesù); Giacomo Micalizio. [….] Benchè nella «Operazione Tora Tora» abbia avuto un ruolo centrale, Licio Gelli non viene coinvolto nel processo seguito al «golpe Borghese». Il Venerabile gode infatti di particolari coperture e di ferree protezioni. Nel luglio 1974, nello studio privato del ministro della Difesa Giulio Andreotti, si tiene una riunione alla quale partecipano, oltre al ministro: il nuovo capo del Sid ammiraglio Mario Casardi il comandante dei Carabinieri generale Enrico Mino, il capo dell’ufficio D del Sid generale Gianadelio Maletti (piduista), e gli ufficiali del Sid colonnello Sandro Romagnoli e capitano Antonio Labruna (piduista). Oggetto della riunione è un dossier compilato dai Servizi sul «golpe Borghese», da inviare alla magistratura. Il dossier giunto al ministro Andreotti è già stato sottoposto a numerosi tagli; infatti il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Eugenio Henke, ha disposto la cancellazione di ogni riferimento ad alcuni collaboratori del Sid. Ma a questo punto è Andreotti che suggerisce a Maletti di «sfrondare il malloppo e di eliminare i dati non riscontrabili». Così dal rapporto scompare il nome di Gelli [….]. Il processo per il «golpe Borghese», celebrato presso il Tribunale di Roma, consentirà di accertare una serie di gravissimi fatti. Ma tutti gli imputati piduisti, anche grazie al sotterraneo attivismo di Licio Gelli, verranno assolti. [….]. I gravissimi fatti culminati nel tentato golpe della notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 subiranno in fasi processuale un inopinato ridimensionamento. Benchè si sia trattato di un preciso piano eversivo sostenuto da ampi settori dei vertici militari in collegamento con gruppi armati di civili ramificati in tutto il Paese, a conoscenza dei comandi Nato e con la partecipazione di Cosa nostra e della ‘ndrangheta calabrese, nel corso dei vari gradi di giudizio il processo si risolverà in un progressivo insabbiamento, tra proscioglimenti e archiviazioni, fino alla generale assoluzione degli imputati superstiti da parte della Corte di Cassazione. [….] Le sentenze della Corte di assise di Roma del 14 novembre 1978 e della Corte di assise d’appello del 27 novembre 1984, affermando l’insussistenza del delitto di insurrezione armata, predisporranno la Corte di cassazione a trasformare il tentato golpe in un semplice «complotto di pensionati», e ad assolvere tutti gli imputati. Molti anni dopo, il giudice istruttore del Tribunale di Milano Guido Salvini scriverà infatti che «una vasta e continuativa trama golpista, corroborata sul piano probatorio anche da numerosi elementi documentati, [è stata] così ridotta ai progetti velleitari di qualche anziano Ufficiale nostalgico e di poche Guardie forestali. Certamente non è stato così». Il giudice citerà una serie di documenti e testimonianze, prove di un’ampia articolazione eversiva di forze: alti ufficiali delle Forze armate e Massoneria, P2 e servizi segreti, mafia siciliana e ‘ndrangheta calabrese, strutture clandestine di militari e civili e gruppi della destra eversiva e neofascista, con sullo sfondo i comandi della Nato’ (Sergio Flamigni, Trame Atlantiche, Kaos Edizioni, Seconda Edizione 2005, pag. 45-46, 48, 50, 53,54).
A conferma che anche nella magistratura si muove la mano della Massoneria vi propongo una parte di un interessante scritto dal titolo ‘«Fratellanza giuridica». I magistrati e la massoneria’ a cura di Solange Manfredi, pubblicato sul blog di Paolo Franceschetti il 20 luglio 2010, che credo renda bene l’idea di questo intreccio, che spiega il perchè certe indagini che coinvolgono massoni vengono ostacolate o affossate, e dei processi contro esponenti della massoneria finiscono con l’assoluzione degli imputati.
[….]. Quando mio padre (avvocato) morì, 15 anni fa, nella cassaforte di casa trovai, insieme al suo tesserino di affiliazione alla massoneria, centinaia di documenti massonici.
Tra questi rinvenni un piccolo libricino rilegato che riportava in copertina:
“Fratellanza Giuridica” Statuto
Appena ne lessi il contenuto rimasi sconvolta, come sconvolti sono rimasti avvocati e giudici (non massoni ovviamente) a cui l’ho mostrato.
L’esistenza di uno Statuto che, all’interno delle varie logge (e quindi tra massoni già vincolati dal giuramento di silenzio, assistenza ed aiuto reciproci e dal divieto di denunciare un fratello al Tribunale profano [ 1]), univa in una “più fraterna collaborazione” avvocati – cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti – magistrati – notai – ragionieri ed ufficiali giudiziari, in altri termini tutti i tasselli “sensibili” di un Tribunale, era sconvolgente.
Un legame così stretto tra i protagonisti delle vicende giudiziarie si prestava veramente a deviazioni infinite.
Il fatto, poi, che gli elenchi di questa “Fratellanza Giuridica” fossero a disposizione dei massoni iscritti alle varie logge italiane poteva rendere ogni Tribunale raggiungibile da qualsiasi fratello in cerca di aiuto massonico.
Nessun rischio a chiedere un “aiutino”: il massone infatti ha giurato sia di aiutare sia di non denunciare mai un fratello al Tribunale profano. Non a caso ogni scandalo che ha riguardato magistrati e massoni è sempre stato originato dalla scoperta di documenti durante una perquisizione o, come in questo caso, da intercettazioni telefoniche; ma mai in nessun caso un’indagine ha avuto origine dalla denuncia di un fratello verso un altro fratello.
Se all’interno della stessa loggia, della stessa cittadina, si ritrovano regolarmente per studiare, lavorare, o altro… avvocati, cancellieri, magistrati e ufficiali giudiziari, si sa, l’occasione fa l’uomo ladro. La frequentazione, l’amicizia, ma, soprattutto, il giuramento di reciproco aiuto ed assistenza, fanno sì che in queste “logge” possa scattare la richiesta di “aiutino”. In fondo, per insabbiare un processo, per depistare, per creare confusione, basta poco: una notifica sbagliata, un fascicolo sparito, una nullità non rilevata, ecc.. piccoli errorini, idonei a deviare il corso di un processo; ma errorini per cui in Italia non si rischia assolutamente nulla.
Certo si parla di possibilità, non è detto che accada però, come già sottolineato, l’occasione fa l’uomo ladro.
Proprio per questo i magistrati ed avvocati più attenti a livello deontologico (non vi preoccupate, è una razza ormai quasi estinta) evitano le frequentazioni con avvocati almeno dello stesso foro in cui esercitano.
Il motivo di tale comportamento è chiaro (o dovrebbe esserlo) il giudizio del magistrato, per non lasciare adito ad alcun dubbio, deve essere il più possibile scevro da condizionamenti di qualunque genere.
Chi frequenta i Tribunali, invece, spesso si trova a dover costatare comportamenti ben diversi, e si può incappare in situazioni in cui avvocati e magistrati dello stesso foro dividono l’affitto di una garconier con cui andare con le rispettive amanti.
Sarà, dunque, forse un caso che più di 7 processi su dieci saltano per notifiche sbagliate? Sarà forse un caso che spesso le indagini o processi che vedono coinvolti massoni hanno un iter burrascoso con avocazioni di indagine (Why not, Toghe Lucane), trasferimenti di sede (Piazza Fontana, Golpe Sogno, Scandalo loggia P2) od altro?
Probabilmente si, non vogliamo in alcun modo pensar male anche se, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma, raramente, si sbaglia.
Trascrivo qui il contenuto dello Statuto rinvenuto tra i documenti di mio padre.
Ovviamente, e per estrema correttezza, avverto il lettore che non posso assicurare che detto statuto sia vero, ma, dati i rapporti che intratteneva mio padre (avvocato), ciò che mi aveva detto riguardo i magistrati che frequentavano regolarmente la nostra casa e il fatto di averlo rinvenuto all’interno di una cassaforte insieme a centinaia di documenti giuridici firmati da “fratelli”, mi fa propendere per il si.
Se così fosse parrebbero esistere “Fratellanze” costituite esclusivamente da magistrati, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, professori universitari, ecc.. le cui “deviazioni” potrebbero condizionare il sistema giudiziario ostacolando il corso di processi importanti.
[….]. Quando mio padre (avvocato) morì, 15 anni fa, nella cassaforte di casa trovai, insieme al suo tesserino di affiliazione alla massoneria, centinaia di documenti massonici.
Tra questi rinvenni un piccolo libricino rilegato che riportava in copertina:
“Fratellanza Giuridica” Statuto
Appena ne lessi il contenuto rimasi sconvolta, come sconvolti sono rimasti avvocati e giudici (non massoni ovviamente) a cui l’ho mostrato.
L’esistenza di uno Statuto che, all’interno delle varie logge (e quindi tra massoni già vincolati dal giuramento di silenzio, assistenza ed aiuto reciproci e dal divieto di denunciare un fratello al Tribunale profano [ 1]), univa in una “più fraterna collaborazione” avvocati – cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti – magistrati – notai – ragionieri ed ufficiali giudiziari, in altri termini tutti i tasselli “sensibili” di un Tribunale, era sconvolgente.
Un legame così stretto tra i protagonisti delle vicende giudiziarie si prestava veramente a deviazioni infinite.
Il fatto, poi, che gli elenchi di questa “Fratellanza Giuridica” fossero a disposizione dei massoni iscritti alle varie logge italiane poteva rendere ogni Tribunale raggiungibile da qualsiasi fratello in cerca di aiuto massonico.
Nessun rischio a chiedere un “aiutino”: il massone infatti ha giurato sia di aiutare sia di non denunciare mai un fratello al Tribunale profano. Non a caso ogni scandalo che ha riguardato magistrati e massoni è sempre stato originato dalla scoperta di documenti durante una perquisizione o, come in questo caso, da intercettazioni telefoniche; ma mai in nessun caso un’indagine ha avuto origine dalla denuncia di un fratello verso un altro fratello.
Se all’interno della stessa loggia, della stessa cittadina, si ritrovano regolarmente per studiare, lavorare, o altro… avvocati, cancellieri, magistrati e ufficiali giudiziari, si sa, l’occasione fa l’uomo ladro. La frequentazione, l’amicizia, ma, soprattutto, il giuramento di reciproco aiuto ed assistenza, fanno sì che in queste “logge” possa scattare la richiesta di “aiutino”. In fondo, per insabbiare un processo, per depistare, per creare confusione, basta poco: una notifica sbagliata, un fascicolo sparito, una nullità non rilevata, ecc.. piccoli errorini, idonei a deviare il corso di un processo; ma errorini per cui in Italia non si rischia assolutamente nulla.
Certo si parla di possibilità, non è detto che accada però, come già sottolineato, l’occasione fa l’uomo ladro.
Proprio per questo i magistrati ed avvocati più attenti a livello deontologico (non vi preoccupate, è una razza ormai quasi estinta) evitano le frequentazioni con avvocati almeno dello stesso foro in cui esercitano.
Il motivo di tale comportamento è chiaro (o dovrebbe esserlo) il giudizio del magistrato, per non lasciare adito ad alcun dubbio, deve essere il più possibile scevro da condizionamenti di qualunque genere.
Chi frequenta i Tribunali, invece, spesso si trova a dover costatare comportamenti ben diversi, e si può incappare in situazioni in cui avvocati e magistrati dello stesso foro dividono l’affitto di una garconier con cui andare con le rispettive amanti.
Sarà, dunque, forse un caso che più di 7 processi su dieci saltano per notifiche sbagliate? Sarà forse un caso che spesso le indagini o processi che vedono coinvolti massoni hanno un iter burrascoso con avocazioni di indagine (Why not, Toghe Lucane), trasferimenti di sede (Piazza Fontana, Golpe Sogno, Scandalo loggia P2) od altro?
Probabilmente si, non vogliamo in alcun modo pensar male anche se, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma, raramente, si sbaglia.
Trascrivo qui il contenuto dello Statuto rinvenuto tra i documenti di mio padre.
Ovviamente, e per estrema correttezza, avverto il lettore che non posso assicurare che detto statuto sia vero, ma, dati i rapporti che intratteneva mio padre (avvocato), ciò che mi aveva detto riguardo i magistrati che frequentavano regolarmente la nostra casa e il fatto di averlo rinvenuto all’interno di una cassaforte insieme a centinaia di documenti giuridici firmati da “fratelli”, mi fa propendere per il si.
Se così fosse parrebbero esistere “Fratellanze” costituite esclusivamente da magistrati, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, professori universitari, ecc.. le cui “deviazioni” potrebbero condizionare il sistema giudiziario ostacolando il corso di processi importanti.
A.G.D.G.A.D.U.
GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEI LIBERI MURATORI D’ITALIA
“GRANDE ORIENTE D’ITALIA”
*
STATUTO
DELLA
“FRATELLANZA GIURIDICA”
(Approvato a Roma, il 21 settembre 1968)
GRAN LOGGIA NAZIONALE
DEI LIBERI MURATORI D’ITALIA
“GRANDE ORIENTE D’ITALIA”
*
STATUTO
DELLA
“FRATELLANZA GIURIDICA”
(Approvato a Roma, il 21 settembre 1968)
1
La Fratellanza Giuridica è costituita da Fratelli attivi e quotalizzanti nelle rispettive Logge della Comunione italiana, appartenenti alle seguenti categorie professionali, e che ne facciano domanda: avvocati e procuratori legali –cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti – magistrati – notai – ragionieri – ufficiali giudiziari.
La Fratellanza Giuridica è costituita da Fratelli attivi e quotalizzanti nelle rispettive Logge della Comunione italiana, appartenenti alle seguenti categorie professionali, e che ne facciano domanda: avvocati e procuratori legali –cancellieri – docenti di materie giuridiche – dottori commercialisti – magistrati – notai – ragionieri – ufficiali giudiziari.
2
La Fratellanza Giuridica ha come principali finalità: a) Dare, quando richiestane, pareri giuridici al Grande Oriente o ai vari Organi massonici, attraverso la Gran Segreteria; b) Promuovere lo studio dei problemi interessanti i vari aspetti del diritto, internazionale e nazionale, e quelli delle singole categorie iscritte alla Fratellanza; c) Consentire una più fraterna collaborazione, nell’ambito di ciascuna categoria, per l’esercizio dell’attività degli iscritti; d) Indicare nominativi di difensori d’ufficio, se richiestane dai Tribunali massonici; e) Curare la raccolta della giurisprudenza delle decisioni degli organi giudiziari massonici, anche comparata con l’opera giudiziaria delle altre Comunioni regolari; f) Studiare ed approfondire ogni altra questione attinente all’esercizio professionale degli iscritti, nel rispetto delle leggi e delle tradizioni massoniche.
La Fratellanza Giuridica ha come principali finalità: a) Dare, quando richiestane, pareri giuridici al Grande Oriente o ai vari Organi massonici, attraverso la Gran Segreteria; b) Promuovere lo studio dei problemi interessanti i vari aspetti del diritto, internazionale e nazionale, e quelli delle singole categorie iscritte alla Fratellanza; c) Consentire una più fraterna collaborazione, nell’ambito di ciascuna categoria, per l’esercizio dell’attività degli iscritti; d) Indicare nominativi di difensori d’ufficio, se richiestane dai Tribunali massonici; e) Curare la raccolta della giurisprudenza delle decisioni degli organi giudiziari massonici, anche comparata con l’opera giudiziaria delle altre Comunioni regolari; f) Studiare ed approfondire ogni altra questione attinente all’esercizio professionale degli iscritti, nel rispetto delle leggi e delle tradizioni massoniche.
3
La Fratellanza Giuridica ha sede presso il suo Presidente effettivo.
Essa può essere sciolta in qualunque momento, o per decisione del Gran Maestro, previo il parere favorevole del Consiglio dell’Ordine, o per decisione dell’Assemblea degli iscritti.
Le elezioni e le decisioni dei vari Organi della Fratellanza Giuridica sono valide a maggioranza semplice ed impegnano anche gli assenti e, per il caso di scioglimento, con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti.
Le cariche non sono rinunciabili ed impegnano gli eletti sino a quando non siano accettate eventuali loro dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio Direttivo.
La Fratellanza Giuridica ha sede presso il suo Presidente effettivo.
Essa può essere sciolta in qualunque momento, o per decisione del Gran Maestro, previo il parere favorevole del Consiglio dell’Ordine, o per decisione dell’Assemblea degli iscritti.
Le elezioni e le decisioni dei vari Organi della Fratellanza Giuridica sono valide a maggioranza semplice ed impegnano anche gli assenti e, per il caso di scioglimento, con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti.
Le cariche non sono rinunciabili ed impegnano gli eletti sino a quando non siano accettate eventuali loro dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio Direttivo.
4
Sono Organi della Fratellanza Giuridica:
a) L’Assemblea degli iscritti;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’Ufficio di Presidenza;
d) Ufficio di Segreteria e Tesoreria.
Sono Organi della Fratellanza Giuridica:
a) L’Assemblea degli iscritti;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) L’Ufficio di Presidenza;
d) Ufficio di Segreteria e Tesoreria.
5
L’Assemblea degli iscritti è convocata dall’Ufficio di presidenza almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, o quando appaia opportuno, ovvero quando gliene faccia richiesta la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo oppure almeno un quinto degli iscritti.
Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni comunque riguardanti la Fratellanza Giuridica, anche nelle materie di spettanza dei singoli Organi.
L’Assemblea degli iscritti è convocata dall’Ufficio di presidenza almeno una volta l’anno, entro il 31 marzo, o quando appaia opportuno, ovvero quando gliene faccia richiesta la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo oppure almeno un quinto degli iscritti.
Alla Assemblea sono demandate tutte le decisioni comunque riguardanti la Fratellanza Giuridica, anche nelle materie di spettanza dei singoli Organi.
6
Il Consiglio Direttivo è composto dai Delegati circoscrizionali, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Delegati circoscrizionali vengono eletti, anche mediante schede inviate per posta, dagli iscritti alla Fratellanza Giuridica, nell’ambito delle circoscrizioni regionali massoniche.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione dell’Ufficio di Presidenza, almeno due volte l’anno, ovvero quando ne faccia richiesta, allo stesso Ufficio di Presidenza, almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è composto dai Delegati circoscrizionali, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Delegati circoscrizionali vengono eletti, anche mediante schede inviate per posta, dagli iscritti alla Fratellanza Giuridica, nell’ambito delle circoscrizioni regionali massoniche.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione dell’Ufficio di Presidenza, almeno due volte l’anno, ovvero quando ne faccia richiesta, allo stesso Ufficio di Presidenza, almeno un terzo dei suoi membri.
7
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
8
Ciascun delegato circoscrizionale deve promuovere riunioni di iscritti, iniziative e attività varie, nell’ambito della propria circoscrizione, in armonia con le leggi massoniche, con le finalità della Fratellanza Giuridica, con le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Ciascun delegato circoscrizionale deve promuovere riunioni di iscritti, iniziative e attività varie, nell’ambito della propria circoscrizione, in armonia con le leggi massoniche, con le finalità della Fratellanza Giuridica, con le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
9
L’Ufficio di Presidenza è composto:
a) Dal Gran Maestro;
b) Dal presidente effettivo, che viene eletto dal Consiglio Direttivo;
c) Da un Vice-Presidente.
Al Presidente effettivo (o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente) spettano la rappresentanza, la direzione, le decisioni di ordinaria amministrazione della Fratellanza Giuridica.
L’Ufficio di Presidenza è composto:
a) Dal Gran Maestro;
b) Dal presidente effettivo, che viene eletto dal Consiglio Direttivo;
c) Da un Vice-Presidente.
Al Presidente effettivo (o, in caso di suo impedimento o assenza, al Vice-Presidente) spettano la rappresentanza, la direzione, le decisioni di ordinaria amministrazione della Fratellanza Giuridica.
10
L’Ufficio di Segreteria è composto:
a) Dal Gran Segretario;
b) Da un Segretario o da un Vice-Segretario, nominati dal Consiglio Direttivo, ai quali spetta la tenuta degli schedari, dei verbali, della corrispondenza della Fratellanza Giuridica. L’Ufficio di Segreteria effettua il controllo annuale della regolare appartenenza alle Logge della Comunione di tutti gli iscritti della Fratellanza.
Il Segretario o il Vice-Segretario possono essere eletti anche al difuori del Consiglio Direttivo, nel qualcaso vi partecipano senza diritto di voto.
L’Ufficio di Segreteria è composto:
a) Dal Gran Segretario;
b) Da un Segretario o da un Vice-Segretario, nominati dal Consiglio Direttivo, ai quali spetta la tenuta degli schedari, dei verbali, della corrispondenza della Fratellanza Giuridica. L’Ufficio di Segreteria effettua il controllo annuale della regolare appartenenza alle Logge della Comunione di tutti gli iscritti della Fratellanza.
Il Segretario o il Vice-Segretario possono essere eletti anche al difuori del Consiglio Direttivo, nel qualcaso vi partecipano senza diritto di voto.
11
Il Tesoriere è nominato da Presidente effettivo, anche non fra i Delegati circoscrizionali, nel qual caso partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Tesoriere cura l’amministrazione, la contabilità, la riscossione delle quote e degli eventuali contributi volontari, e quant’altro attiene alla economia della Fratellanza Giuridica.
Il Tesoriere redige, entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio consuntivo degli incassi e delle spese, ed un bilancio preventivo per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Tesoriere è nominato da Presidente effettivo, anche non fra i Delegati circoscrizionali, nel qual caso partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Tesoriere cura l’amministrazione, la contabilità, la riscossione delle quote e degli eventuali contributi volontari, e quant’altro attiene alla economia della Fratellanza Giuridica.
Il Tesoriere redige, entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio consuntivo degli incassi e delle spese, ed un bilancio preventivo per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
12
Per far fronte alle spese di organizzazione e funzionamento della Fratellanza Giuridica, tutti gli iscritti devono versare una quota annuale.
Per far fronte alle spese di organizzazione e funzionamento della Fratellanza Giuridica, tutti gli iscritti devono versare una quota annuale.
13
Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo:
a) Predispone ed approva bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere da sottoporre all’Assemblea;
b) Fissa l’ammontare della quota annuale obbligatoria a carico degli iscritti;
c) Redige una relazione morale sull’attività compiuta nell’anno precedente che, se approvata dall’Assemblea, viene inviata alla Gran Maestranza;
d) Delibera la destinazione delle somme pervenute per contributi volontari dai vari iscritti.
Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo:
a) Predispone ed approva bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere da sottoporre all’Assemblea;
b) Fissa l’ammontare della quota annuale obbligatoria a carico degli iscritti;
c) Redige una relazione morale sull’attività compiuta nell’anno precedente che, se approvata dall’Assemblea, viene inviata alla Gran Maestranza;
d) Delibera la destinazione delle somme pervenute per contributi volontari dai vari iscritti.
14
Ogni notizia relativa agli elenchi degli iscritti potrà essere chiesta e fornita dai rispettivi Delegati circoscrizionali, a ciascuno dei quali tali elenchi verranno consegnati, ovvero, in mancanza, dall’Ufficio di Segreteria.
Ogni notizia relativa agli elenchi degli iscritti potrà essere chiesta e fornita dai rispettivi Delegati circoscrizionali, a ciascuno dei quali tali elenchi verranno consegnati, ovvero, in mancanza, dall’Ufficio di Segreteria.
15
Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera di almeno un terzo degli iscritti, i Assemblea.
Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera di almeno un terzo degli iscritti, i Assemblea.
16
E’ demandata al Consiglio Direttivo la formulazione del regolamento di attuazione del presente Statuto.
E’ demandata al Consiglio Direttivo la formulazione del regolamento di attuazione del presente Statuto.
Note:
[1] Come rivela una sentenza a sezioni unite del Tribunale massonico del 28/X/1978, per il principio n. 1 Cap. IV degli Antichi Doveri” il massone anche se a conoscenza di un reato non può neanche minacciare di denunciare un fratello a quello che viene definito “Tribunale Profano”, ovvero l’organo giudiziario previsto dalla Costituzione italiana, pena l’immediata espulsione dalla loggia.
Da: http://paolofranceschetti.blogspot.it/2010/07/fratellanza-giuridica-imagistrati-e-la.html
[1] Come rivela una sentenza a sezioni unite del Tribunale massonico del 28/X/1978, per il principio n. 1 Cap. IV degli Antichi Doveri” il massone anche se a conoscenza di un reato non può neanche minacciare di denunciare un fratello a quello che viene definito “Tribunale Profano”, ovvero l’organo giudiziario previsto dalla Costituzione italiana, pena l’immediata espulsione dalla loggia.
Da: http://paolofranceschetti.blogspot.it/2010/07/fratellanza-giuridica-imagistrati-e-la.html
Peraltro, vorrei anche dire che quando un magistrato (o un politico e così via) afferma: «La massoneria? Io l’ho lasciata da tempo…», e non prova in alcuna maniera questa sua affermazione, quello che intende dire è che in effetti lui non ha lasciato la Massoneria, ma soltanto che si è messo ‘in sonno’, che nel linguaggio massonico significa che un massone ha deciso per sue esigenze personali di autosospendersi dai lavori rituali e dalla vita dell’ordine, ma egli rimane a tutti gli effetti un massone obbligato ad osservare il giuramento massonico, pena gravissime conseguenze per la sua vita; e questa sua condizione di ‘dormiente’ è revocabile in qualsiasi momento e quando uscirà dal suo stato di ‘sonno’ i suoi fratelli massoni faranno festa.
Tratto dal libro “La massoneria smascherata” di G. Butindaro
http://destatevi.org/massoneria-e-magistratura/
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