Di Stefano Davidson
Calandrino: i Voucher li ha messi la sinistra PD.
Bón
Ma il quesito referendario però dice:
«Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema dimansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?».
«Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema dimansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?».
Allora domando all'assurdo in persona:
nel 2014 e 2015 chi era che, abusivamente certo, faceva il bello e il cattivo tempo in Parlamento a botte di fiduce e tagliole?
E aggiungo, ma degli altri due quesiti che stroncheranno definitivamente il rignanese non se ne parla?
Primo quesito (reintroduzione della reintegra in caso di licenziamento senza giustacausa e sua estensione alle imprese sopra i 5 addetti – “articolo 18”)
«Volete voi l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni inmateria di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione dellalegge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale edell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" comma 1, limitatamente
alle parole "previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensidell'art. 1345 del codice civile"; - comma 4, limitatamente alle parole: "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché ilfatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni deicontratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili," e alle parole ", nonché quantoavrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Inogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della
retribuzione globale di fatto";
- comma 5 nella sua interezza;
- comma 6, limitatamente alla parola "quinto" e alle parole ", ma con attribuzione al lavoratore diun'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione
formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo didodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione atale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è
anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quellepreviste dal presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo";
- comma 7, limitatamente alle parole "che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art.2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi incui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" e alle parole ";
nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, ilgiudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della
determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri dicui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuovaoccupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sullabase della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni
discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presentearticolo";
- comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o repartoautonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole "quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti eall'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di" e alle parole ",anche seciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al
datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti".».
alle parole "previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensidell'art. 1345 del codice civile"; - comma 4, limitatamente alle parole: "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché ilfatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni deicontratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili," e alle parole ", nonché quantoavrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Inogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della
retribuzione globale di fatto";
- comma 5 nella sua interezza;
- comma 6, limitatamente alla parola "quinto" e alle parole ", ma con attribuzione al lavoratore diun'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione
formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo didodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione atale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è
anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quellepreviste dal presente comma, le tutele di cui ai commi" e alle parole ", quinto o settimo";
- comma 7, limitatamente alle parole "che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art.2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi incui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" e alle parole ";
nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, ilgiudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della
determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri dicui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuovaoccupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sullabase della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni
discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presentearticolo";
- comma 8, limitatamente alle parole "in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o repartoautonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento", alle parole "quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti eall'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di" e alle parole ",anche seciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al
datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti".».
Terzo quesito (responsabilità e controllo sugli appalti)
«Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione deicontratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e proceduredi controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamenteall'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.
Il committente imprenditore o datore
di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimoniodell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta laresponsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione delpatrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori”?».
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione deicontratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e proceduredi controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamenteall'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.
Il committente imprenditore o datore
di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimoniodell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta laresponsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione delpatrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori”?».
Stefano Davidson
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