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venerdì 16 febbraio 2018

#laleggeèugualeperlui di Stefano Davidson

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Una domanda, ma prima di fargli firmare un altro contratto con gli italiani, considerato il precedente, non era il caso di fargli presente che già rispetto a quello del 2001 era accusabile di inadempimento contrattuale visto che quanto promesso allora è rimasto sostanzialmente ineseguito?
Eppure non c'era l’oggettiva impossibilità della prestazione.
E perché nessuno gli ha ricordato che detto inadempimento è imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. e implica la responsabilità del debitore per il risarcimento dei danni patiti dal creditore?
Dice: ma l'ho firmato solo io.
Certo ma, a prescindere che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, la Suprema Corte ha più volte statuito che:
“sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr. Cass. n. 2826/00; Cass. n. 9543/02; Cass. n. 22223/06). Inoltre il contratto è concluso quando chi ha fatto una certa proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (che allora gli fu confermata col voto elettorale).
Chi calcola quanto B. deve all'Italia?
Stefano Davidson

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