domenica 22 febbraio 2015

“La Libia di Gheddafi non era uno stato”. Re Giorgio riscrive anche il diritto internazionale

“La Libia di Gheddafi non era uno stato”. Re Giorgio riscrive anche il diritto internazionale

NON GLI È BASTATA LA COSTITUZIONE ITALIANA…

Dopo aver fatto carta straccia della Costituzione italiana, ora Re Giorgio vuole riscrivere anche il diritto internazionale. Intervenendo in Aula sulla questione libica, Giorgio Napolitano ha dichiarato: “Che si possa parlare di stato fallito suscita in me qualche perplessità, perché ritengo che nel senso moderno dell’espressione uno stato non sia mai esistito in Libia. Non era uno stato l’esercizio autocratico e personale del presidente Gheddafi”.

Per Stato per il diritto internazionale si intende (Definizione Enciclopedia Giuridica Trecani)“Ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza da altri enti. [...] è da tutti ammesso che lo Stato è automaticamente soggetto del diritto internazionale (Personalità internazionale), qualità che gli deriva non da un atto costitutivo della personalità, come è per le persone giuridiche di diritto interno, ma dalla mera esistenza (principio di effettività)”.
Sempre per il diritto internazionale, la norma consuetudinaria più importante in tema di esercizio del potere di governo è quella della sovranità territoriale, che attribuisce ad ogni stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla comunità territoriale propria, cioè sugli individui e sui loro beni.
La sovranità dello stato è tutelata da vari principi:
a) principio che vieta l’uso o la minaccia dell’uso della forza da parte degli stati verso:
-l’esterno (forza internazionale) : sotto forma di violenza di tipo bellico;
-l’interno (forza interna) : sotto forma di potestà di governo nei confronti degli individui e dei loro beni.
b) principio di autodeterminazione dei popoli: diritto dei popoli sottoposti ad un governo straniero di acquisire la propria indipendenza e di scegliersi liberamente il proprio regime politico e il proprio sistema economico-sociale-culturale.
c) principio di non ingerenza negli affari degli altri stati: ogni stato non può interferire nell’ambito territoriale altrui senza il consenso dello stato locale.
La Libia di Gheddafi rispettava tutti i requisiti – “”Ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo e in piena indipendenza” – per cui si definisce uno Stato per il diritto internazionale e aveva i diritti tipici di ogni Stato che sono stati violati dall’ingerenza esterna di un intervento che nel 2011 ha trasformato il paese in uno stato fallito, paradiso del fondamentalismo islamico.

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