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mercoledì 25 febbraio 2015

Art. 580 c.p.: “Istigazione al suicidio”

Art. 580 c.p.: “Istigazione al suicidio”
Istigazione al suicidio è un reato previsto dall’articolo 580 del codice penale. “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583].
Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577]”.
Milioni di cittadini italiani sono allo stremo, senza lavoro, con debiti, uno stato che non garantisce più nulla e chiede l’impossibile minacciando di sbatterli su un marciapiede con il suo intransigente esattore privato (Equitalia), debole coi forti e forte coi deboli.

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